IL REFERENDUM VE LO SPIEGO IO di Romina Ciuffa. Io non dico se bisogna votare sì o no. Io direi di votare no. Ho le mie ragioni, che la ragione conosce. Non si tratta, come si mormora, di togliere legittimazione al Governo Renzi, al Pd, alla solita Maria Elena Boschi: ciò è secondario. Non si può votare sì o no per spodestare, o per passioni: la funzionalità prima di tutto. Per me si tratta della Costituzione, che sin dal nome fa riferimento a qualcosa che è costitutivo. Un uomo ha una costituzione sana, robusta, ma anche fragile: una costituzione che lo contraddistingue nel proprio dna. Poco si può fare contro il fattore costitutivo, se non seguirlo per non avvertire frustrazione, e migliorare gli aspetti che sono migliorabili. La genetica familiare vince sulla scienza, per quanto possiamo già clonare capretti un uomo di sana e robusta costituzione può andare in palestra, colui che invece ha problemi al cuore no. Quest’ultimo potrà, invece, fare altri esercizi, pur mantenendo attenzione e controllo, e dovrà fumare poco o niente.
Inizio in questo modo per dire che noi siamo figli del nostro dna costitutivo, e siamo tutti figli della nostra Costituzione, promulgata nel 1947, il 22 dicembre, sotto il segno del Capricorno (cuspide Sagittario): segno di terra, grande diplomatico, responsabile, anche materialista, crede in un potere più alto (sono i principi fondamentali della Premessa), a volte snob, ambizioso, infinitamente paziente, non impulsivo, mai di fretta, la sua costituzione fisica tende a irrobustirsi quando invecchia. Non poteva che essere del Capricorno una Costituzione destinata a supplire agli errori della guerra, tanto che già il decreto legge luogotenenziale n. 151 del 25 giugno 1944 fu emanato dal governo Bonomi a pochi giorni di distanza dalla liberazione di Roma, stabilendo che alla fine della guerra sarebbe stata eletta a suffragio universale, diretto e segreto, un’Assemblea costituente per scegliere la forma dello Stato e dare al Paese un nuovo testo costituzionale. Lo stesso che avrebbe partorito sin dall’art. 1 una Repubblica democratica fondata sul lavoro, ed una sovranità appartenente al popolo, perché fosse esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questa riforma sarebbe del Sagittario: incapace di rimanere fermi, pronto a partire per una nuova avventura, a volte inquieto, in cerca di qualcosa che sfugge, con una freccia puntata verso l’alto, vero e proprio collegamento tra passato e futuro. Ma come?
Vorrei prima specificare ai non addetti ai lavori che tutto trae origine dall’art. 138 della nostra Costituzione, che prevede il procedimento per l’approvazione di leggi di revisione costituzionale e di altre leggi costituzionali, ossia per modificare la Costituzione. Ma lo stesso articolo 138 è stato oggetto di molta riflessione dottrinale: e se cambiassimo l’art. 138? Pura dittatura. Darò una risposta veloce, per sintetizzare anni di discussioni: non sono modificabili, mai, (e da persona sana di mente), i principi fondamentali e tutti quegli aspetti della Costituzione che provengano da più in alto, ossia dall’essenza umana e democratica. Perché altrimenti potrebbe essere modificata anche la norma dell’art. 139 secondo cui “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”: semplicemente modificando prima l’art. 139 con la procedura dell’art. 138, quindi modificando l’art. 1 che stabilisce la forma repubblicana.
Ora, facciamo finta che la Costituzione sia un libro. La riforma proposta dall’attuale Governo attraverso referendum, come richiede l’art. 138 della Costituzione, consiste in un vero e proprio editing. Immaginiamo che il poeta invii la nuova raccolta al proprio editore per la pubblicazione, e che il ragazzetto addetto ai manoscritti della casa editrice in questione vi dia una letta e lo corregga di punto in bianco, trasformandolo in prosa e rinviandolo al poeta. Immaginiamo che sia inviato, ancora, un noir avente ad oggetto un complesso complotto internazionale, e che la ragazzetta addetta all’editing muti le pagine finali del testo e dalla nuova prosa emerga che l’assassino sia il maggiordomo, di sherlockiana memoria: prevedibile, scontato, inopportuno. Non si mette mano al testo di uno scrittore. Non si trasforma la poesia in prosa.
E la Costituzione è pura poesia. Si può discutere sull’attualità di alcune sue norme, ma la verità è che ciascuna di esse è affidata alla interpretazione della giurisprudenza costituzionale, che può apportare le modifiche necessarie, sentenziando affinché si rendano al passo coi tempi e siano lette nel modo ad uopo.
Trasformare una poesia del premio Nobel polacco Wisława Szymborska in un libro di Fabio Volo è da assassini. Questo sta facendo Matteo (così lo chiamano certi giornali, per nome proprio). Prendo le distanze: questo sta facendo il premier Renzi, distrugge un’opera d’arte. La distrugge letteralmente. Non farò discorsi di sinistra né di destra. Obiettivamente, non è normale sostituire l’art. 70 classico, “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”, con “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati». No, non si può fare. Non si può prendere una delle norme più democratiche e poetiche del nostro Paese e trasformarla in un libro di Fabio Volo o di Ligabue. Inoltre, non può essere stato il maggiordomo. Dev’essere stato Renzi.
Questa modifica è stata “spiegata” al popolino con la stringa “Superamento del bicameralismo perfettamente paritario” (traduco io: supremazia di una Camera sull’altra, o su quel poco che ne rimane), e il Fabio Volo fiorentino ha dichiarato a suo favore: “Il procedimento legislativo diventa più snello, si ferma l’abuso della decretazione d’urgenza cui neanche noi possiamo dichiararci immuni, senza che si tocchi il sistema di pesi e di contrappesi. Si interviene sul Titolo V rendendo lo Stato più responsabile, si elimina il bicameralismo perfetto che era considerato da tutte le forze politiche un tabù da abbattere”. Rabbrividisco. La procedura risulterebbe molto più complessa, innanzitutto. Ma c’è di più: le molte navette che sono fatte tra una Camera e l’altra possono essere risolte senza una riforma costituzionale, bensì attraverso l’uso della prassi. Come nel question time, il tempo nel quale i ministri danno in Parlamento risposte immediate alle interrogazioni dei parlamentari, non potendosi dilungare oltre misura. Una nuova prassi che dovrebbe essere sostenuta dalla volontà di ridurre i tempi di legiferazione per dare al cittadino ciò che merita: tempismo e adeguatezza.
Ma soprattutto rabbrividisco nel sentire il premier-maggiordomo intenzionato a mettere un freno, attraverso questa norma fallace, alla decretazione d’urgenza: la decretazione d’urgenza è, a tutti gli effetti, un abuso del Governo. È esattamente lì che l’Esecutivo viola la Costituzione da anni: in particolare, abusando dell’art. 77 viola l’art. 70. Mi spiego per i non addetti ai lavori. L’art. 77 attribuisce all’Esecutivo un potere eccezionale (non nel senso di grande, bensì nel senso che esso costituisce un’eccezione alla regola). Mentre l’art. 70 attribuisce il potere legislativo alle Camere collettivamente, l’art. 77 ribadisce la regola: il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. In questo primo comma fissa la norma abilitativa dei decreti legislativi. Quindi, nel secondo comma apre uno spiraglio alla decretazione d’urgenza, consapevole che la macchina parlamentare potrebbe – in casi eccezionali – risultare lenta, e stabilisce che, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo possa adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge. Deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. Al comma successivo, i decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Voilà: fatta la legge (costituzionale), trovato l’inganno (costituzionale). Renzi & Co. vogliono farci credere che voler mettere un freno alla decretazione d’urgenza sia una buona cosa, quando però, a ben vedere, la decretazione d’urgenza è un abuso del Governo. Pertanto, semplicemente smetta di abusarne, e usi lo strumento dell’art. 77 in modo dignitoso. Tanto che sarebbero ridotti i tempi del procedimento legislativo in caso di DDL in materia di bilancio e in quelli in cui è prevista la clausola di supremazia, e non solo: il Governo può chiedere la votazione di altri DDL entro e non oltre 70 giorni (escludendo solo alcuni tipi di legge, come le leggi elettorali e di ratifica dei trattati). Che Dio ci aiuti: il Governo può battere il tempo al Parlamento, rappresentante del popolo? Ma esso è potere esecutivo, dovrebbe eseguire, non comandarsela.
Inoltre la riforma ridetermina le norme riguardanti l’iniziativa legislativa modificando l’attuale art. 71 Cost.: la dà solo alla Camera dei Deputati, ed alza il quorum per le leggi di iniziativa popolare a ben 150.000 firme (ma per favorire la partecipazione dei cittadini alla politica verrà introdotto il referendum popolare propositivo…). Per proporre un referendum, invece, serviranno 800 mila firme, contro le 500 mila attuali. Praticamente la riforma renderà impossibile l’iniziativa popolare, violando così gli stessi principi fondamentali della Costituzione.
Per non parlare della stringa referendaria: “Riduzione del numero dei senatori e taglio delle spese”. Non c’è bisogno di ridurre il numero dei parlamentari, è sufficiente, più che sufficiente, tagliare gli stipendi di tutti i nostri rappresentanti nonché dell’Esecutivo. Più che semplice: banale. Ma no: si vuole ridurre i senatori da 335 a 100, di cui 5 saranno scelti dal Presidente della Repubblica e 5 dalle Regioni “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi”. Gli altri membri del nuovo Senato delle Autonomie non saranno eletti dai cittadini, bensì scelti dalle Regioni e dalle Città Metropolitane tra i sindaci (in numero di 21) e i consiglieri regionali (74). La legge costituzionale Boschi prevede per i senatori l’azzeramento delle indennità per la loro carica (circa 10.385 euro mensili), ma essi sono già pagati per le funzioni che svolgono presso gli Enti Locali. Potrebbe restare il beneficio del rimborso per le spese di soggiorno a Roma. Il punto è che il punto non è questo. Il bicameralismo in Italia è necessario alla democrazia, è necessario che il nostro potere legislativo resti un giano bifronte che possa confrontarsi. L’eliminazione del Senato non può essere la soluzione per supplire all’eccesso di danarizzazione delle cariche pubbliche. Il “mi candido” italiano equivale al “mi arricchisco”. Questo deve cambiare. Molti sindaci dei paesi sono pagati a rimborso spese, alcune cariche pubbliche vengono svolte quasi in forma di volontariato. La rappresentanza di un Paese, poi, dovrebbe essere data a laureati, con curricula molto suggestivi e altrettanto veritieri, a coloro che abbiano dimostrato o che possano dimostrare un’intelligenza attiva e un attivismo intelligente. In tal caso la meritocrazia premierebbe gli eletti, ma comunque fino ad un certo punto: esigere stipendi esagerati a carico del pubblico è sinonimo di un disinteresse verso il proprio Paese che per ciò solo andrebbe condannato. Ma come spiegare che anche Virginia Raggi, attuale sindaco di Roma, prima caldeggiava il taglio degli stipendi, poi come primi atti da prima cittadina ne ha aumentato qualcuno?
Non proseguirò nella disamina degli altri articoli, almeno per ora. Solo un veloce accenno alla norma che aggiungerebbe, all’art. 55, la chiosa: “Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza”. Norma che si evince già dall’art. 3 della Costituzione, comma 1 (uguaglianza formale), e comma 2 (uguaglianza sostanziale). Un doppione di cui le donne non hanno bisogno, ma forse Renzi sì per conquistare l’elettorato femminile (oltreché la Boschi).
– dà potere legislativo all’Esecutivo e ne priva il Legislativo;
– è mosso da un ragazzo di appena 41 anni che pasticcia sul compito in classe…
– …e che non è stato nominato, lui per primo, nel rispetto delle norme costituzionali, dunque si trova al potere senza legittimazione, violando ciò che ora vuole modificare (in altri tempi si sarebbe parlato di dittatura);
– alla dittatura si può giungere, per l’appunto, attraverso l’approvazione delle norme oggetto di questo referendum, che > noto bene > è confermativo, dunque non richiede maggioranza per essere approvato: detto anche costituzionale o sospensivo, esso prescinde dal quorum, saranno conteggiati i voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto, pertanto l’astensionismo non va praticato in questo caso;
– è mosso da un ministro per le Riforme costituzionali (Maria Elena Boschi) che è già stato al centro di polemiche e vicende che avrebbero dovuto delegittimarlo e, pertanto, è viziato anche qui;
– l’Italicum non va, genericamente in quanto già oggetto di molte remissioni dinnanzi alla Corte costituzionale;
– i tagli alle spese dovrebbero partire direttamente dai rappresentanti, la Casta. Non c’è uguaglianza se nel privato si ricorre a parcellari che danno un limite massimo d’onorari e codici deontologici, nel codice civile è dato l’istituto della rescissione per eliminare retroattivamente gli effetti di un contratto se vi è una sproporzione fra le prestazioni contrapposte che consegue all’abuso delle condizioni di debolezza, mentre nel pubblico – e proprio tra chi ci rappresenta – c’è un sinallagma violato in vari punti;
– non si può trasformare una poesia in un libro di Fabio Volo o Ligabue.
Leggete la Costituzione, da inizio a fine. Poi andate a votare. Allora saprete chiaramente che nel testo del 1947 (e modifiche al Titolo V), c’è già tutto ciò cui aneliamo. Non c’è bisogno di metter mano alla nostra Costituzione, come alla poesia di un premio Nobel, Wisława Szymborska, che per prima scriveva: «Sono, ma non devo esserlo, una figlia del secolo». (Romina Ciuffa)